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Il CAD FR è una Azienda leader nel settore della consulenza doganale presente sul mercato ormai da molti anni. Mette al servizio dei suoi Clienti professionalità ed esperienza fornendo un supporto globale nella gestione di tutte le tematiche doganali. Offre servizi snelli, veloci ed altamente affidabili.
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La soddisfazione del Cliente è il nostro primo obiettivo aziendale.

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Servizi

Offriamo servizi di assistenza e consulenza in materia doganale ed effettuiamo sdoganamenti di import, di export e dei regimi speciali.

Affidati alla nostra esperienza, a tutto il resto pensiamo noi!

Siamo professionali e pragmatici, troviamo le migliori soluzioni per il tuo business.

FAQ

E’ il documento, emesso dal CAD FR, sulla base della documentazione ricevuta dall’esportatore, che viene inviato all’Agenzia delle Dogane in via telematica e che attesta che la merce è destinata a Paesi Terzi.
Il CAD FR, previa autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, ha la possibilità di effettuare gli sdoganamenti delle merci presso il magazzino dei suoi Clienti.

  • Fattura commerciale o proforma
  • Packing list
  • Documento di trasporto
  • Specifiche autorizzazioni o licenze se richieste
  • Ulteriori documenti (se richiesti) in base alla tipologia merceologica e al Paese di destinazione delle merci
  • DAU – Documento Amministrativo Unico (dichiarazione doganale), da presentare all’autorità doganale competente, sul quale vengono dichiarati dal doganalista tutti i dati relativi alla merce in questione e allegati a tutta la documentazione richiesta

Il regime di immissione in libera pratica permette alla merce non comunitaria di acquisire la posizione di merce comunitaria.
E’ necessaria una dichiarazione di vincolo al regime di immissione in libera pratica. La merce è soggetta alle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.), all’assolvimento di tutte le formalità dovute per importarla (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.) e all’applicazione dei dazi indicati nella tariffa doganale comune.
Qualora si assolva anche alla fiscalità interna (IVA, accise ed altre imposte eventualmente dovute), si realizza l’importazione della merce. Se l’importatore utilizza i nostri servizi, potrà effettuare lo sdoganamento della merce direttamente presso il proprio magazzino (avendo noi preventivamente fatto autorizzare un luogo approvato dall’Autorità Doganale).

In linea generale i documenti richiesti sono:

  • Fattura;
  • Packing list;
  • Polizza di carico;
  • Specifiche autorizzazioni o licenze se richieste
  • Ulteriori documenti ( se richiesti) in base alla tipologia merceologica e al Paese di origine delle merci
  1. Il Transito, che comprende sia il transito interno che il transito esterno;
  2. Il Deposito, che include il deposito doganale e le zone franche;
  3. Il Perfezionamento, che può essere sia attivo che passivo;
  4. L’Uso Particolare, che include sia l’ammissione temporanea che l’uso finale.
  1. Il Transito interno è un regime sospensivo che consente alle merci in posizione unionale di essere trasportate all’interno dei Paesi Extra Europei che hanno firmato la convenzione transito, quali ad esempio: Svizzera, Liechtenstein, Macedonia, Turchia, ecc.
  2. Il Transito esterno è un regime sospensivo che consente alle merci non unionali di circolare sul territorio comunitario prima di aver assolto le formalità doganali.
  3. Il deposito doganale è un regime economico che consente la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate. Il deposito doganale può essere pubblico o privato. Il deposito doganale privato deve essere autorizzato dalle autorità doganali competenti per territorio su istanza di parte. Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale e tale rimozione è preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.
  4. Le zone franche sono territori in cui si gode di benefici tributari. Gli Stati membri della UE possono destinare talune parti del territorio doganale dell’Unione a zona franca. Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita. Le zone franche sono intercluse e il loro perimetro e i punti di entrata e di uscita dalle stesse sono sottoposti a vigilanza doganale.
  5. Il perfezionamento attivo è un regime sospensivo che consente alle aziende comunitarie che hanno la necessità di perfezionare, lavorare o riparare dei beni di non pagare né il dazio né l’IVA e di non essere sottoposte alle misure di politica commerciale. Al termine delle lavorazioni la merce ottenuta potrà essere riesportata verso Paesi Terzi o importata.
  6. Il perfezionamento passivo è un regime sospensivo che consente alle aziende comunitarie di perfezionare, lavorare o riparare dei beni in Paesi Terzi, offrendo loro la possibilità di usufruire di un costo della manodopera inferiore o di poter utilizzare tecnologie non presenti nella UE. Una volta terminata la lavorazione, la merce ottenuta potrà essere reimportata nella UE pagando dazio ed Iva sul maggior valore acquisito dalle merci durante le lavorazioni.
  7. L’ammissione temporanea prevede che merci non unionali e destinate alla riesportazione possano entrare nella UE con l’esonero totale o parziale del pagamento dei dazi all’importazione e senza essere sottoposte alle misure di politica commerciale. Tali merci però non devono subire modifiche e devono essere identificabili.
  8. L’uso finale è un regime che prevede che le merci possano essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare.

Per alcuni dei regimi speciali, quali il Deposito, il Perfezionamento e l’Uso finale, è richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali. Inoltre, il titolare dei regimi speciali deve essere un soggetto stabilito nel territorio doganale della UE e che presti una garanzia.

Il codice EORI è una numerazione preceduta dal codice ISO di ogni Paese UE che serve ad identificare gli operatori economici nell’ambito dei rapporti con le autorità doganali. In Italia il codice EORI è rappresentato dalla partita IVA aziendale preceduta dal codice IT. La registrazione dei numeri EORI è effettuata dall’Agenzia delle Dogane.

Per richiedere il codice EORI , prima di effettuare un’operazione doganale in Italia (ad esempio per operare in un altro Stato membro) è necessario che un operatore economico presenti ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, la richiesta di attribuzione del codice EORI ( disponibile in lingua italiana ed in lingua inglese)

Congiuntamente alla richiesta va presentata documentazione atta ad accertare l’identità dei soggetti:

– nel caso di persona fisica:

  • passaporto o altro documento di identità valido in originale;

– nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone:

  • certificato di iscrizione al Registro delle imprese o alla Camera di commercio, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi dall’autorità competente;
  • passaporto o altro documento di identità, in originale, della persona che presenta l’istanza.

Nel caso in cui la persona richiedente non sia la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica o della associazione di persone, a cui il codice EORI va attribuito, deve essere presentata:

  • una procura notarile in originale;
  • un atto di delega, in originale, unitamente al documento, in originale, del soggetto delegante.

E’ una autorizzazione che dà all’esportatore il beneficio di poter attestare l’origine preferenziale delle merci vendute all’esportazione direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore della merce esportata. Tale autorizzazione si ottiene presentando richiesta all’Ufficio Doganale competente.

L’AEO è uno status che certifica l’affidabilità di un operatore nei confronti delle autorità doganali e degli altri operatori economici che fanno parte della stessa catena logistica. Lo status di AEO si ottiene presentando apposita istanza e relativo questionario di autovalutazione presso l’Ufficio doganale, nel quale il richiedente conserva la contabilità principale ai fini doganali e in cui effettua la maggior parte delle operazioni oggetto dell’autorizzazione AEO. Può acquisire lo status di AEO qualunque operatore economico stabilito nell’Unione e che svolge una attività contemplata dalla normativa doganale. Ottenere tale certificazione permette all’operatore di godere di una serie di benefici diretti e indiretti: migliori relazioni con le autorità doganali, minori controlli doganali, maggiore velocità nelle spedizioni, accesso facilitato alle semplificazioni doganali. Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale, utilizzo del logo AEO, mutuo riconoscimento con paesi terzi, ecc.

Cosa ci rende speciali?

Il CAD FR ha una conoscenza decennale della normativa doganale.

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